Con i commi 82–101 dell’art. 1, il legislatore introduce la c.d. rottamazione quinquies 2026, una nuova e ampia misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, che si colloca in linea di continuità con le precedenti operazioni di “rottamazione”, ma presenta elementi di significativa discontinuità sotto il profilo oggettivo, temporale e finanziario.
L’intervento mira dichiaratamente alla riduzione strutturale del magazzino dei ruoli, attraverso un meccanismo di estinzione del debito fortemente incentivante per il contribuente, fondato sull’azzeramento integrale delle componenti sanzionatorie, degli interessi e, per la prima volta, dell’aggio di riscossione, nonché su una rateazione di durata eccezionalmente estesa.
La disciplina si caratterizza, tuttavia, per un impianto rigoroso sotto il profilo procedurale e decadenziale, che richiede una valutazione attenta in sede di adesione, soprattutto in presenza di contenziosi pendenti, precedenti definizioni agevolate o situazioni di crisi e insolvenza.
Rottamazione quinquies 2026: guida definitiva. Di seguito lo schema operativo
Oggetto e ambito di applicazione
È introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono ricompresi, in particolare:
- imposte dichiarate e non versate (controlli automatizzati e formal
- contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento.
Sono esclusi i carichi già integralmente regolarizzati nell’ambito della rottamazione-quater (comma 100).
Somme dovute ed esclusioni
Il contribuente estingue il debito versando:
- capitale;
- spese di notifica ed esecutive.
Sono stralciati:
- sanzioni;
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora;
- somme aggiuntive sui contributi;
- aggio di riscossione (novità rispetto alle precedenti rottamazioni).
Per le sanzioni Codice della strada, la definizione opera solo sugli interessi e sull’aggio, non sulla sanzione principale.
Modalità e termini di pagamento
- Unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure
- Rateazione fino a 54 rate bimestrali (durata massima: luglio 2026 – maggio 2035).
- Sulle rate decorrono interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
- Non è applicabile la rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973.
Procedura di adesione
- Domanda telematica entro il 30 aprile 2026.
- Indicazione dei carichi e scelta del numero di rate.
- Possibilità di integrazione della domanda entro lo stesso termine.
- Comunicazione dell’agente della riscossione con importi e scadenze entro il 30 giugno 2026.
Effetti sul contenzioso e sulla riscossione
Con la presentazione della domanda:
- sospensione di prescrizione e decadenza;
- blocco di nuove azioni esecutive, fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- sospensione delle procedure esecutive in corso (se non già aggiudicate);
- regolarità fiscale ai fini DURC, rimborsi e pagamenti P.A. (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973).
Nei giudizi pendenti:
- impegno alla rinuncia;
- sospensione del processo;
- estinzione del giudizio con il pagamento della prima o unica rata, con inefficacia delle sentenze non definitive.
Decadenza
La definizione decade in caso di:
- mancato pagamento dell’unica rata;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata.
Effetti: ripresa integrale della riscossione; somme versate trattenute a titolo di acconto.
Rapporti con crisi e procedure concorsuali
La definizione è ammessa anche:
- nelle procedure di sovraindebitamento, ristrutturazione del consumatore e concordato minore;
- con riconoscimento della prededuzione delle somme necessarie all’adesione.
Rottamazioni pregresse
È consentita la definizione anche di carichi già oggetto di precedenti rottamazioni o saldo e stralcio decaduti.
Sono invece esclusi i carichi della rottamazione-quater per i quali, al 30.9.2025, risultino pagate tutte le rate scadute
Sintesi conclusiva
La norma introduce una rottamazione ampia e strutturata, con:
- perimetro temporale esteso fino al 2023;
- rateazione eccezionalmente lunga;
- eliminazione totale di sanzioni, interessi e aggio;
- forti effetti sospensivi su riscossione e contenzioso.
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