Se sussiste incertezza sulle cause del mancato perfezionamento della notifica via PEC al difensore dell’avviso di udienza, la notifica deve ritenersi inesistente, con l’obbligo per la cancelleria di procedere nuovamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8361, depositata il 28.02.2025, accogliendo – con rinvio – il ricorso di un uomo condannato per stalking dalla Corte d’Appello di Brescia.
Secondo la Quinta Sezione Penale, dagli atti del fascicolo emerge che la notifica dell’avviso di udienza, inviata dalla cancelleria della Corte d’Appello di Brescia sia al difensore sia all’imputata presso il domicilio eletto, non è stata consegnata. Il problema giuridico posto dalla vicenda è se la notifica possa considerarsi valida anche quando non è possibile determinare se la mancata consegna dipenda dal destinatario (ad esempio, per una casella di posta piena) o da un errore della cancelleria.
La Cassazione richiama la giurisprudenza di legittimità, che impone al difensore l’obbligo di garantire il corretto funzionamento della propria casella PEC. Se la mancata consegna è dovuta a un malfunzionamento del sistema del destinatario, le conseguenze restano a suo carico, e l’atto si considera notificato con il deposito in cancelleria (art. 16, co. 6, D.L. n. 179/2012).
Un esempio di questa impostazione è la sentenza n. 14216/2019, secondo cui la notifica di un atto al difensore si perfeziona anche se la PEC risulta “casella piena”, poiché la saturazione della memoria è imputabile al destinatario, che ha l’obbligo di gestire adeguatamente lo spazio per la ricezione dei messaggi.
Tuttavia, la Cassazione distingue questa ipotesi dal caso in esame, in cui la causa della mancata consegna del messaggio PEC è sconosciuta. In tali situazioni, prevale il diritto di difesa dell’imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022).
Di conseguenza, in caso di incertezza sull’omessa consegna, la notifica non può considerarsi valida, e la cancelleria deve procedere nuovamente, avvalendosi dello strumento semplificato della posta elettronica certificata.