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I Patti prematrimoniali in Italia: disciplina, giurisprudenza e nuova apertura della Cassazione

1. Quadro generale in Italia

Tradizionalmente, l’ordinamento ha vietato i patti prematrimoniali in Italia che regolano anticipatamente le conseguenze economiche della crisi coniugale, considerandoli contrari all’art. 160 c.c., che sancisce l’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio.

Sono sempre state ammesse:

  • Le convenzioni matrimoniali (artt. 162 ss. c.c.), come la scelta del regime di separazione o comunione dei beni.
  • Patti indiretti su beni o attività (donazioni, patti di famiglia, trust), purché non disciplinino direttamente la separazione o il divorzio.

Sul piano internazionale, i patti prematrimoniali sono spesso riconosciuti se conformi alla legge applicabile individuata in base al Reg. (UE) 2016/1103, che disciplina i regimi patrimoniali nei matrimoni con elementi di internazionalità.


2. L’ordinanza 20415/2025: la svolta giurisprudenziale

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità di un accordo tra coniugi che prevede la restituzione di somme spese da uno dei due in caso di separazione.

Pur non rappresentando un cambio di rotta definitivo, la decisione segna un passaggio importante nel dibattito sulla liceità dei patti prematrimoniali e sulle forme di autonomia privata nel matrimonio.


3. Il caso apripista – La coppia di Mantova

  • Fatti: nel 2022, due coniugi mantovani avevano sottoscritto una scrittura privata con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione.
    • € 61.400 corrispondevano a un mutuo per ristrutturare una casa intestata al marito.
    • € 85.000 riguardavano l’acquisto di mobili, veicoli e altre spese sostenute dalla moglie.
      La donna aveva inoltre rinunciato ad alcuni beni, tra cui un’imbarcazione.
  • La controversia: dopo la separazione (2019), la moglie ha chiesto l’esecuzione dell’accordo; il marito ne ha eccepito la nullità per contrasto con l’art. 160 c.c.
  • La decisione: la Cassazione ha respinto le obiezioni, qualificando l’intesa come contratto atipico ex art. 1322 c.c., volto a tutelare interessi concreti e meritevoli.

4. I principi affermati dalla Corte

  • La separazione non costituisce la “causa” dell’accordo, ma un evento condizionante l’efficacia della pattuizione.
  • Sono ammissibili accordi patrimoniali condizionati alla crisi coniugale se:
    • Non incidono su diritti indisponibili (assegno di mantenimento, obblighi morali e materiali ex art. 143 c.c.).
    • Non riguardano direttamente il mantenimento dei figli minori o non autosufficienti, che resta soggetto al vaglio del giudice.
  • La Corte riconosce la libertà contrattuale entro i limiti dell’ordine pubblico familiare.

5. Significato della pronuncia

  • Innovazione rispetto al passato: in precedenza, la Cassazione aveva dichiarato nulli patti simili per illiceità della causa, temendo che potessero condizionare la libertà di separarsi.
  • Nuovo orientamento: alcune pattuizioni condizionate alla crisi matrimoniale sono legittime se fondate su interessi concreti e non lesive dei principi fondanti del diritto di famiglia. In termini tecnico-giuridici, la decisione viene argomentata con la considerazione che l’accordo oggetto di giudizio era qualificabile come contratto atipico diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 C.C.) sospensivamente condizionato all’evento della separazione coniugale. In altre parole, la separazione non è la causa dell’accordo, ma accadimento d quale dipende l’efficacia delle pattuizioni.
  • Riflessione internazionale: in molti ordinamenti, i marriage agreements sono prassi consolidata. Questa apertura avvicina parzialmente l’Italia a tali modelli, pur mantenendo riserve su materie coperte da norme inderogabili.

6. Implicazioni pratiche per la consulenza

  • Possibilità di predisporre accordi patrimoniali mirati, utili in casi di rilevanti apporti economici tra coniugi o futuri coniugi.
  • Necessità di una redazione accurata per evitare nullità, con attenzione particolare a:
    • Struttura condizionata (condizione sospensiva legata alla separazione/divorzio).
    • Chiarezza sugli importi e sulle prestazioni dovute.
    • Rispetto di diritti indisponibili e interesse dei figli.

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