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La liquidazione del danno non patrimoniale dopo la T.U. Nazionale

Equità, uniformità e discrezionalità giudiziale alla luce della Cass. n. 8630/2026. Liquidazione danno non patrimoniale

  1. Introduzione: il nuovo scenario risarcitorio. Liquidazione danno non patrimoniale

Con la sentenza n. 8630/2026 della Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, si apre una fase di particolare rilievo sistematico nella disciplina della liquidazione del danno non patrimoniale, segnata dall’introduzione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private.

La questione sottoposta alla Corte, mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., riguarda l’individuazione del criterio applicabile ai fini della liquidazione del danno biologico da macrolesioni in relazione a sinistri verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della T.U.N. (5 marzo 2025) .

Il problema non è meramente tecnico, ma incide direttamente sui principi di equità, uniformità e prevedibilità del risarcimento, nonché sul ruolo del giudice nella determinazione del quantum.

  1. Il conflitto tra modelli: Tabelle milanesi vs. Tabella Unica Nazionale

Nella Liquidazione danno non patrimoniale, la controversia nasce dal confronto tra due modelli liquidatori:

le Tabelle del Tribunale di Milano, di elaborazione giurisprudenziale, ormai consolidate quale parametro “para-normativo”;

la Tabella Unica Nazionale, introdotta con d.P.R. n. 12/2025, quale strumento normativo destinato a uniformare i criteri risarcitori.

Nel caso concreto, la scelta dell’uno o dell’altro criterio conduce a esiti significativamente diversi: a parità di invalidità permanente (35%), la differenza può superare i 20.000 euro .

Si tratta, dunque, di una questione che non attiene solo alla tecnica liquidatoria, ma che incide sulla stessa effettività della tutela risarcitoria.

  1. I tre orientamenti interpretativi

La pronuncia dà conto di tre principali orientamenti emersi in dottrina e giurisprudenza.

  1. a) Applicazione generalizzata della T.U.N.

Secondo un primo indirizzo, la Tabella Unica Nazionale dovrebbe assumere valore di parametro generale, applicabile anche ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore.

Tale tesi si fonda su:

la funzione di uniformità del sistema;

la natura non sostanziale ma meramente liquidatoria della disciplina;

la continuità strutturale con i criteri già adottati dalle Tabelle milanesi.

  1. b) Tesi restrittiva (irretroattività)

Un diverso orientamento esclude qualsiasi applicazione retroattiva della T.U.N., valorizzando:

il dato normativo espresso che limita l’efficacia ai sinistri successivi al 5 marzo 2025;

la natura settoriale della disciplina (circolazione stradale e responsabilità sanitaria);

il rischio di compressione della discrezionalità equitativa del giudice.

  1. c) Orientamento intermedio

Una terza posizione, di natura “elastica”, riconosce al giudice:

la possibilità di utilizzare entrambe le tabelle;

la facoltà di scegliere il criterio più adeguato al caso concreto;

l’obbligo di motivare la scelta in funzione dell’equità e della congruità del risarcimento.

  1. Il ruolo centrale dell’equità nella liquidazione danno non patrimoniale

La Corte individua nella equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. la chiave interpretativa dell’intero sistema.

L’equità svolge una duplice funzione:

garantire la giustizia del caso concreto;

assicurare la parità di trattamento tra situazioni analoghe .

Tuttavia, la liquidazione equitativa pura presenta limiti evidenti:

rischio di disomogeneità tra decisioni;

incertezza del diritto;

incremento del contenzioso.

Da qui l’esigenza, storicamente soddisfatta dalle Tabelle milanesi, di introdurre parametri standardizzati capaci di “razionalizzare” l’equità senza eliminarla.

  1. La funzione delle tabelle: da prassi a sistema

Le Tabelle milanesi rappresentano una forma di “supplenza giudiziaria” che ha consentito:

di ridurre le disparità liquidatorie;

di favorire la prevedibilità delle decisioni;

di agevolare la composizione stragiudiziale delle controversie.

Esse non hanno valore normativo, ma costituiscono una cristallizzazione del giudizio equitativo .

La T.U.N., invece, segna il passaggio verso un modello normativamente vincolato, almeno nei settori espressamente disciplinati.

  1. Implicazioni operative per la pratica forense

La pronuncia assume rilevanza immediata per l’attività dell’avvocato, in particolare:

Strategia difensiva: diventa centrale la scelta del parametro tabellare da invocare e la costruzione di una motivazione coerente.

Quantificazione del danno: la difesa dovrà dimostrare quale criterio realizzi meglio l’equità nel caso concreto.

Personalizzazione del danno: resta un elemento decisivo, ma subordinato alla prova di circostanze eccezionali.

Contenzioso pendente: per i sinistri anteriori al 2025, si apre uno spazio argomentativo significativo.

  1. Conclusioni

La sentenza in esame non si limita a risolvere un conflitto tra tabelle, ma ridefinisce l’equilibrio tra:

equità e uniformità;

discrezionalità giudiziale e standardizzazione;

diritto vivente e intervento legislativo.

Il sistema risarcitorio si muove oggi in una dimensione “ibrida”, nella quale la Tabella Unica Nazionale non sostituisce automaticamente le Tabelle milanesi, ma si inserisce in un quadro in cui il giudice conserva un ruolo centrale.

In definitiva, il principio che emerge è che non esiste un criterio unico e rigido, ma una valutazione equitativa guidata da parametri, da scegliere e motivare in funzione della concreta giustizia del caso.

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