Cassazione 25084/2025: la validità della notifica telematica richiede la possibilità concreta di conoscenza
1. Introduzione e contesto
Notifica PEC nulla se casella piena senza conoscibilità effettiva
L’ordinanza n. 25084 emessa dalla Sezione II civile della Corte di Cassazione il 12 settembre 2025 affronta una questione divenuta cruciale nell’era della comunicazione digitale: la validità della notifica effettuata via PEC quando la casella del destinatario risulta piena. In particolare, la pronuncia focalizza l’attenzione sul rapporto tra l’attività del notificatore e l’obbligo di diligenza del destinatario, sotto il vincolo del principio costituzionale del diritto di difesa.
Il caso trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un professionista (un architetto), sanzionato per violazioni deontologiche, al quale venne notificato un provvedimento tramite PEC, ma con esito di “casella PEC satura”.
Seguirono successive notifiche via raccomandata. Il ricorrente dedusse che il termine processuale – ex multis per l’impugnazione – non potesse decorrere dalla data della prima PEC, stante la mancata effettiva conoscibilità dell’atto.
La Cassazione, chiamata a decidere, rigetta la tesi del destinatario e accoglie il ricorso, con rinvio al Consiglio Nazionale competente. La ratio dell’ordinanza si inscrive in una giurisprudenza consolidata che pone l’accento sul carattere “effettivo” della conoscibilità, non meramente formale.
2. Profilo normativo e giurisprudenziale di riferimento
Per comprendere il rilievo della pronuncia, è utile richiamare alcuni passaggi normativi e giurisprudenziali:
- L’art. 149-bis c.p.c. disciplina le notificazioni e comunicazioni in via telematica, e afferma che la disponibilità del documento nella casella PEC del destinatario equivale a perfezionamento dell’atto notificatorio, purché sia effettiva.
- Le Sezioni Unite, nella recente decisione n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno chiarito che la “disponibilità” del documento non può considerarsi realizzata se il destinatario non ha potuto effettivamente accedere alla comunicazione per cause imputabili a sé, come la casella piena.
- Il principio costituzionale del giusto processo e del diritto di difesa impone che il destinatario abbia concreta possibilità di conoscere l’atto: non basta dunque un mero deposito tecnico, se questo non è associato a una “ragionevole accessibilità”.
In questo quadro, la Cassazione n. 25084 ribadisce che, nel caso di casella PEC piena, non può ritenersi perfezionata la notifica, salvo che il notificatore abbia attivato tutte le misure alternative previste dal legislatore per assicurare la conoscibilità (ad esempio, l’avviso al portale dei servizi telematici).
3. Sollecitazione dell’onere di diligenza del destinatario e autoresponsabilità
Un punto di grande rilievo dell’ordinanza è la valorizzazione dell’onere di diligenza gravante sul destinatario della PEC – un onere che può tradursi in autoresponsabilità, ove il soggetto non gestisca adeguatamente la propria casella e crei le condizioni per l’irreperibilità della notifica.
Tuttavia, la Corte non estende in modo indiscriminato tale responsabilità. Essa afferma che l’autoresponsabilità può essere invocata solo a fronte di una violazione concreta dell’obbligo di diligenza se e nella misura in cui resti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto.
In altri termini: se il destinatario non aveva predisposto le condizioni minime per ricevere la comunicazione (ad esempio, liberare periodicamente la casella), può essergli addebitata la perdita dell’atto notificatorio — ma questo soltanto se la comunicazione alternativa non era attuata o non avrebbe consentito la conoscibilità effettiva.
In altre parole, l’ordinanza opera una ponderazione tra:
- la diligenza del destinatario nel mantenere una casella PEC operativa, e
- la necessità che il notificatore garantisca la conoscibilità con strumenti alternativi quando la via primaria è resa inefficace per cause imputabili al destinatario.
4. Decorrenza del termine processuale
Un’applicazione pratica del ragionamento della Corte riguarda la decorrenza del termine per l’impugnazione. Nel caso concreto, la decisione disciplinare veniva ritenuta notifica valida al 23 ottobre 2020 per via PEC, con conseguente decorrenza del termine di trenta giorni da quella data.
Tuttavia, la Cassazione ha censurato tale impostazione, affermando che non si può far partire il termine da una data in cui la notifica non è stata effettivamente conoscibile. Occorre dunque, quando la PEC è inefficace per casella piena, determinare un diverso momento iniziale, coerente con le modalità alternative cui il notificatore avrebbe dovuto ricorrere.
5. Implicazioni pratiche e considerazioni critiche
L’ordinanza n. 25084 ha una portata significativa per la prassi professionale:
- Gli operatori del diritto (difensori, pubbliche amministrazioni, enti disciplinari, etc.) devono verificare con diligenza la correttezza delle notifiche digitali e mantenere traccia delle condizioni della casella PEC al momento dell’invio.
- I destinatari titolari di caselle PEC devono curare periodicamente la pulizia e gestione della propria casella, onde evitare che notifiche rilevanti non possano essere regolarmente ricevute.
- Il bilanciamento tra formalismo digitale e tutela sostanziale del diritto di difesa è ulteriormente precisato: non è sufficiente un adempimento meramente tecnico se esso non realizza una reale conoscibilità.
Una possibile critica che si può sollevare concerne la soglia di diligenza che dovrà essere posta a carico del destinatario: fin dove deve spingersi l’obbligo di gestione della casella? La pronuncia lascia margini per interpretazioni divergenti, e spetta al giudice del rinvio verificare in concreto se la situazione del destinatario fosse tale da giustificare l’addebito della perdita dell’atto.
6. Conclusioni
La Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025 segna una tappa importante nell’evoluzione della notificazione digitale in Italia. Essa conferma che la validità della notifica via PEC non può prescindere dalla conoscibilità effettiva dell’atto, e che la gestione della casella PEC da parte del destinatario non può essere trascurata senza conseguenze. Dunque, la notifica PEC è nulla se la casella è piena e non v’è la conoscibilità effettiva.
Al contempo, riconosce il dovere correlato del notificatore di attivare modalità alternative quando la via primaria è resa inefficace.
In definitiva, la pronuncia consolida il principio secondo cui il valore giuridico delle comunicazioni processuali telematiche si misura non solo sul piano formale, ma sul piano sostanziale della tutelata possibilità di conoscenza. Per questa ragione, costituisce un riferimento essenziale per chi opera nella materia delle notifiche digitali e nella protezione del diritto di difesa.
Cassazione 25084/2025: la validità della notifica telematica richiede la possibilità concreta di conoscenza.
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