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Nel caso di fallimento del locatore, il deposito cauzionale versato dal conduttore deve essere riconosciuto nel passivo come credito con priorità di soddisfazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4635, depositata in data odierna, enunciando un principio giuridico chiaro.

In precedenza, il Tribunale di Verona aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, confermando la decisione di riclassificare il credito derivante dal deposito cauzionale -versato all’atto della stipula del contratto di locazione- da prededucibile a semplice credito chirografario.

Secondo la Prima Sezione della Cassazione, il punto centrale della questione riguarda il momento in cui sorge il diritto della società conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale. 

La Corte ha chiarito che l’obbligo di restituzione non nasce al momento della firma del contratto di locazione (e quindi, nel caso in esame, prima della dichiarazione di fallimento), ma solo successivamente, con la risoluzione del contratto e la riconsegna dell’immobile al locatore.

Di conseguenza, poiché il diritto alla restituzione del deposito si concretizza con la fine del rapporto locativo e il rilascio dell’immobile, è evidente che il credito vantato dal conduttore, per il quale viene presentata richiesta di ammissione al passivo fallimentare, debba essere considerato prededucibile. 

Ciò in quanto si tratta di un’obbligazione sorta dopo la dichiarazione di fallimento e che grava sulla massa fallimentare, ricadendo nella responsabilità dell’organo gestore della procedura concorsuale. Tale obbligo deriva dal subentro automatico del curatore nel contratto di locazione, come previsto dall’art. 80 della legge fallimentare.

La Corte sottolinea inoltre che l’automatico subentro del curatore nel contratto di locazione rappresenta una condizione giuridica stabilita dal legislatore stesso, il quale prevede che gli obblighi derivanti dalla continuazione e successiva risoluzione del rapporto locativo siano qualificabili come crediti prededucibili, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della legge fallimentare.

In definitiva, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge al termine del rapporto di locazione e con la riconsegna dell’immobile. Di conseguenza, il credito del conduttore, oggetto di richiesta di ammissione al passivo, deve essere considerato prededucibile, in quanto deriva da un’obbligazione nata successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa fallimentare e dell’organo gestore della procedura, in virtù del subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 80 della legge fallimentare.

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