Skip to content Skip to footer

1. Il contesto della controversia

Con la sentenza n. 8802/2025, depositata il 3 aprile 2025, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affrontato una rilevante questione in materia di giurisdizione nelle controversie relative alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo, chiarendo i rapporti tra Regolamento (CE) n. 261/2004, Convenzione di Montreal del 1999 e Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis).

Il caso trae origine da una domanda proposta da due passeggeri nei confronti della compagnia aerea Ryanair per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5-7 del Regolamento n. 261/2004, a seguito del ritardo del volo FR 9921 da Alghero a Treviso, dirottato su Venezia. La clausola contrattuale di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi aveva portato il Tribunale di Sassari a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2. Il nodo centrale: normativa applicabile e validità della clausola di proroga

I ricorrenti hanno invocato l’applicazione della Convenzione di Montreal al fine di escludere l’efficacia della clausola di proroga della giurisdizione, ritenendola nulla ex art. 49 della Convenzione. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno rigettato tale tesi con argomentazioni articolate e conformi alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte ha innanzitutto rilevato che la domanda riguardava esclusivamente la compensazione pecuniaria standard prevista dal Regolamento n. 261/2004, e non anche il risarcimento del danno supplementare ai sensi della Convenzione di Montreal. Pertanto, non trovava applicazione la disciplina convenzionale in tema di giurisdizione.

Inoltre, è stato precisato che la Convenzione di Montreal si applica esclusivamente ai trasporti internazionali e non a quelli interni, come nella fattispecie, ove il volo era interamente circoscritto al territorio italiano, senza scali in Stati terzi.

3. Il principio stabilito: distinzione tra Regolamenti e Convenzioni

Richiamando la sentenza della CGUE Guaitoli (C-213/18) e la giurisprudenza nazionale (Cass. S.U. n. 21622/2017), le Sezioni Unite hanno ribadito che:

  • Le domande di compensazione ex Reg. 261/2004 sono soggette esclusivamente al Regolamento UE 1215/2012.
  • Le clausole di proroga della giurisdizione sono valide se rispettano le condizioni formali previste dal regolamento Bruxelles I bis.
  • Nei contratti conclusi online, l’accettazione della clausola mediante sistema point and click è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta.

4. Conclusioni

La pronuncia n. 8802/2025 conferma la validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di un giudice straniero (nella specie, quello irlandese) anche in caso di contratti stipulati da consumatori per il solo trasporto aereo, escludendo l’applicabilità della normativa a tutela dei consumatori, ai sensi dell’art. 17, par. 3, Reg. 1215/2012.

Il principio affermato ha particolare rilievo per gli operatori del diritto e per i passeggeri che agiscono per ottenere compensazioni pecuniarie da compagnie aeree estere, in quanto delinea con chiarezza la sfera di operatività delle norme europee e convenzionali, confermando un approccio rigoroso e coerente con i principi del diritto internazionale privato e del diritto dell’Unione Europea.

Go to Top