Il TAR Liguria, con la sentenza n. 183 depositata il 19 febbraio, ha respinto il ricorso presentato da tre stabilimenti in provincia di Genova, contro la delibera della Giunta comunale che aveva confermato la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2023, avviando così le gare previste dalla direttiva Bolkestein. Secondo il Tribunale amministrativo, la proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida, né esiste un accordo scritto con la Commissione europea in tal senso, che comunque non potrebbe prevalere sulle disposizioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La sentenza sottolinea che, in base alla normativa vigente e alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18 del 2021), recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono cessate il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, le nuove assegnazioni devono avvenire attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, come previsto dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Il TAR ha inoltre chiarito che la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2024, introdotta dall’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022 (convertito nella legge n. 14/2023), deve essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva Bolkestein. Lo stesso principio si estende anche all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024 (convertito nella legge n. 166/2024), che aveva differito la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027.
Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui esisterebbe un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea che obbligherebbe le amministrazioni a prorogare le concessioni balneari fino a settembre 2027. Da un lato, infatti, non esiste un documento ufficiale che attesti tale patto; dall’altro, un simile accordo non potrebbe comunque prevalere sulle decisioni della Corte di Giustizia dell’UE, che ha sancito l’incompatibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali con il diritto dell’Unione.
Un altro elemento rilevante della sentenza riguarda l’abrogazione del divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale (previsto dal previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022). Pertanto, la Giunta comunale di Zoagli, con la delibera n. 125 del 27 dicembre 2023, ha legittimamente preso atto della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, avviando le procedure per i nuovi affidamenti e, nelle more, concedendo ai titolari uscenti una licenza temporanea fino al 31 ottobre 2024.
Il TAR ha anche riconosciuto la correttezza dei criteri stabiliti dal Comune per la selezione dei nuovi concessionari, che includono requisiti di onorabilità, capacità tecnico-professionale e finanziaria, oltre alla valorizzazione dell’esperienza maturata nel settore, della sostenibilità ambientale e dell’utilizzo della spiaggia anche nel periodo invernale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Infine, il Tribunale ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dai concessionari uscenti. L’unico riferimento normativo in merito è il d.l. n. 131/2024, che prevede il pagamento di un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati al 31 dicembre 2023, oltre a un’equa remunerazione per quelli effettuati negli ultimi cinque anni, secondo criteri da definire con decreto ministeriale e previa perizia asseverata. Per quanto riguarda le opere inamovibili, la sentenza richiama l’art. 49 del Codice della Navigazione, che prevede la cessione gratuita e senza indennizzo di tali manufatti al termine della concessione, principio confermato dalla Corte di Giustizia dell’UE.