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Molti imprenditori e amministratori rinunciano alla composizione negoziata della crisi perché temono di non avere i requisiti economici necessari: debiti troppo bassi, fatturato insufficiente o dimensioni aziendali ridotte.

In realtà, questa convinzione è errata.

La normativa non prevede soglie numeriche minime per l’accesso alla composizione negoziata. Comprendere quando è realmente possibile utilizzarla può fare la differenza tra un percorso di risanamento efficace e l’aggravarsi della crisi.


In breve: quello che conta davvero

  • non esistono limiti minimi di debiti, fatturato o attivo;
  • la valutazione è qualitativa, non aritmetica;
  • rileva la possibilità concreta di risanamento;
  • i parametri economici incidono solo in via indiretta.

La composizione negoziata: a chi è destinata

La composizione negoziata della crisi, disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
(D.Lgs. 14/2019:
https://www.normattiva.it/eli/id/2019/02/14/SG),
è uno strumento volontario e stragiudiziale, finalizzato ad accompagnare l’impresa in difficoltà in un percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente.

L’accesso avviene tramite la piattaforma nazionale per la composizione negoziata della crisi gestita dalle Camere di Commercio:
https://composizionenegoziata.camcom.it

Può accedervi l’imprenditore:

  • commerciale o agricolo;
  • che presenti squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
  • per il quale il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.

Non è necessario che l’insolvenza sia già conclamata.


Esistono parametri numerici di accesso?

La risposta è no (ma con una precisazione importante)

La legge non stabilisce:

  • un ammontare minimo di debiti;
  • una soglia di fatturato;
  • un livello minimo di attivo patrimoniale.

Tuttavia, nella prassi applicativa, i parametri numerici emergono in via indiretta, attraverso la distinzione tra impresa minore e impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale.


I parametri “indiretti”: quando l’impresa non è minore

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi
(https://www.normattiva.it/eli/id/2019/02/14/SG#art_2),
non è impresa minore l’impresa che superi anche uno solo dei seguenti limiti:

  • attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000;
  • ricavi lordi annui superiori a € 200.000;
  • debiti complessivi, anche non scaduti, superiori a € 500.000.

I parametri devono essere verificati con riferimento ai tre esercizi precedenti la presentazione dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore).

👉 Il superamento di anche uno solo di tali limiti è sufficiente a escludere la qualifica di impresa minore.


Attenzione: soglie spesso confuse con i requisiti di accesso

La soglia dei € 30.000

L’art. 49, comma 5, del Codice della crisi prevede che la liquidazione giudiziale non possa essere aperta se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a € 30.000.
Questa soglia non riguarda l’accesso alla composizione negoziata, ma esclusivamente la procedibilità della liquidazione giudiziale.

Il piano di rateizzazione automatica

L’art. 25-undecies CCII introduce una misura semplificata per debiti complessivi fino a € 30.000, all’interno della composizione negoziata.
Anche in questo caso, non si tratta di un requisito di accesso, ma di una facilitazione procedurale.

Le percentuali (50%, 60%, 80%)

Questi valori si riferiscono:

  • agli accordi di ristrutturazione,
  • alla transazione fiscale,
  • al cram down del Fisco,

non incidono sull’accesso alla composizione negoziata.


Perché la valutazione va fatta caso per caso

La composizione negoziata non è una procedura standardizzata.
La sua efficacia dipende da:

  • struttura e tipologia del debito;
  • composizione del ceto creditorio;
  • sostenibilità prospettica dell’attività;
  • tempestività dell’intervento.

Come evidenziato anche dalla dottrina e dalla prassi applicativa (si veda, ad esempio, la sezione dedicata alla crisi d’impresa su Altalex:
https://www.altalex.com),
l’attivazione tempestiva dello strumento può:

  • evitare azioni esecutive e cautelari;
  • ridurre il rischio di responsabilità degli amministratori;
  • preservare il valore aziendale.

Conclusione

La composizione negoziata non è riservata alle grandi imprese e non richiede soglie economiche minime.
È uno strumento pensato per chi interviene per tempo e sceglie di governare la crisi, anziché subirla.

Ogni situazione di crisi presenta caratteristiche proprie.
Una valutazione preliminare consente di verificare se la composizione negoziata è realmente percorribile e quali tutele attivare sin dall’inizio.

Lo Studio assiste imprese e amministratori nella valutazione e nell’accesso alla composizione negoziata della crisi.


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