La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4131, depositata oggi 18 febbraio, ha stabilito che, in caso di contitolarità di un brevetto, lo sfruttamento dell’invenzione non può avvenire liberamente da ciascun contitolare. È sempre necessario il consenso di tutti gli altri contitolari per procedere all’utilizzo della privativa industriale.
La sentenza ha accolto il ricorso presentato da un’azienda operante nel settore della pesca sportiva contro un’altra società dello stesso ambito. Le due società condividevano il brevetto per un innovativo fucile da pesca subacquea. La controversia è sorta a seguito dell’utilizzo unilaterale del brevetto da parte della seconda società, che aveva agito autonomamente dopo la risoluzione dell’accordo che regolava i rapporti sull’uso dell’invenzione.
La posizione della Corte d’Appello
In precedenza, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la Mares S.p.A., in qualità di contitolare dei diritti di brevetto (sia nazionale che europeo), fosse pienamente legittimata all’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 66 del Codice della Proprietà Industriale. Secondo tale interpretazione, non esistevano accordi che ne limitassero l’uso, né la società Mares aveva impedito alla 4Ocean Design di sfruttare analogamente l’invenzione nei paesi dove la privativa era ancora valida.
Tuttavia, la società ricorrente ha contestato questa visione, sostenendo che essa negasse il principio fondamentale dell’esclusiva brevettuale, generando una minore tutela anziché una maggiore, come invece sarebbe stato logico aspettarsi.
Il principio di diritto della Cassazione
La Cassazione ha ribaltato la sentenza d’appello, enunciando il seguente principio di diritto:
“In materia di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in assenza di una convenzione contraria, ai sensi dell’art. 1102, comma 1, del codice civile, è precluso al singolo contitolare lo sfruttamento produttivo dell’invenzione uti singulus, poiché ciò altera la destinazione del bene comune e lede il diritto di esclusiva degli altri contitolari.”
L’articolo 6, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale prevede infatti che, in caso di contitolarità di un diritto di proprietà industriale, le relative facoltà siano regolate, salvo convenzioni contrarie, dalle disposizioni del codice civile sulla comunione. L’articolo 1102 del codice civile dispone inoltre che ciascun partecipante possa usare il bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne ugualmente uso.
Le motivazioni della Corte
Secondo la Cassazione, lo sfruttamento unilaterale del brevetto altera la destinazione del bene comune. Quando l’utilizzo dell’invenzione avviene in modo collegiale, il mercato assegna un determinato valore al brevetto. Tuttavia, questo valore viene inevitabilmente compromesso se lo sfruttamento diventa prerogativa di un solo contitolare.
La sentenza conclude affermando che la lesione del diritto di esclusiva non consiste nel fatto che un contitolare non possa usare il bene comune, ma nel fatto che lo sfruttamento individuale del brevetto deprime il suo valore intrinseco, ne altera la destinazione e danneggia il diritto degli altri contitolari di beneficiare dei vantaggi economici che l’esclusiva brevettuale dovrebbe garantire.