Nullità delle fideiussioni ABI. Con un provvedimento datato 11 novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite in merito ad alcune questioni interpretative di particolare rilievo riguardanti la validità delle fideiussioni bancarie che riproducono le clausole del modello ABI oggetto di sanzione da parte della Banca d’Italia nel 2005. Il rinvio trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025, che ha posto al centro dell’attenzione la portata applicativa delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., ritenute espressive di un’intesa anticoncorrenziale.
Le questioni rimesse
Il Primo Presidente ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’art. 363-bis c.p.c. per rimettere alle Sezioni Unite tre nuclei problematici, ciascuno dei quali incide direttamente sul giudizio pendente e, più in generale, sul contenzioso in materia di fideiussioni bancarie:
- Rapporto tra clausole ABI e intesa illecita fuori dal periodo 2002-2005
Viene chiesto se la riproduzione, in un contratto di garanzia stipulato anche dopo l’arco temporale oggetto dell’istruttoria amministrativa, delle clausole censurate da Banca d’Italia basti a collegare la singola fideiussione all’intesa restrittiva accertata nel 2005 e, conseguentemente, a determinarne la nullità. La questione si estende anche alla prova richiesta per dimostrare tale collegamento: se sia sufficiente la mera conformità al modello ABI, oppure se occorra accertare ulteriori elementi che confermino la funzionalità dell’adesione all’intesa vietata. - Applicabilità della nullità delle fideiussioni ABI anche a quelle specifiche
Il Tribunale ha sollevato il dubbio se la stessa disciplina valga anche per le garanzie prestate per una singola operazione (quindi non omnibus), qualora presentino le medesime clausole censurate. Anche in questo caso, occorre stabilire se la nullità discenda automaticamente dalla riproduzione delle clausole o se sia necessario dimostrare un nesso concreto con l’intesa anticoncorrenziale. - Effetti della declaratoria di nullità delle clausole e rapporto con l’art. 1957 c.c.
Una volta considerate invalide le clausole riconducibili allo schema ABI e ripristinata la disciplina codicistica, le Sezioni Unite dovranno chiarire se la presenza di una clausola che impone al garante l’obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta” consenta comunque al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. tramite una semplice richiesta stragiudiziale, o se sia invece necessario avviare un’azione giudiziaria entro il termine semestrale.
Le ragioni dell’ammissibilità del rinvio
Nel provvedimento di assegnazione il Primo Presidente ha evidenziato una serie di elementi che giustificano l’intervento nomofilattico:
Rilevanza decisiva per il giudizio a quo
Le questioni influenzano direttamente l’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori non consumatori, chiamati a garantire la stessa posizione debitoria.
Assenza di un orientamento consolidato
Sebbene la decisione delle Sezioni Unite n. 41994/2021 abbia fornito un primo quadro di riferimento, la giurisprudenza successiva ha adottato letture non sempre allineate sui tre profili in discussione: rilevanza temporale della fideiussione rispetto al periodo 2002-2005, estensione del principio alle garanzie specifiche e idoneità dell’atto stragiudiziale a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
Grave difficoltà interpretativa
Le soluzioni prospettate nei diversi arresti di legittimità e di merito – talvolta evocati dallo stesso giudice rimettente – evidenziano un quadro non univoco, che rende opportuno l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Rilevanza sistemica del tema
Le fideiussioni bancarie prive di un profilo consumeristico generano un contenzioso particolarmente esteso e socialmente impattante; una pronuncia delle Sezioni Unite avrebbe effetti deflattivi e garantirebbe uniformità applicativa.
Per qualsiasi chiarimento contatta i nostri Professionisti

