1. Introduzione
Nel diritto vitivinicolo europeo e nazionale, la Denominazione di Origine Protetta (DOP) rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la tutela della qualità dei prodotti agricoli e per la valorizzazione del legame tra il prodotto e il territorio. L’adozione di regimi di qualità come le DOP si inserisce nel più ampio contesto delle politiche agricole europee volte a promuovere la tracciabilità, la competitività e la sostenibilità.
2. La nozione di DOP
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), una Denominazione di Origine Protetta è un’indicazione che identifica un prodotto:
originario di un luogo determinato, una regione o, eccezionalmente, di un paese;
la cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani;
le cui fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica delimitata.
In ambito vitivinicolo, il concetto di DOP viene declinato in modo specifico, tenendo conto delle peculiarità del processo di vinificazione e delle tradizioni locali. È quindi una forma di riconoscimento giuridico che lega indissolubilmente il vino al territorio di produzione.
3. Rilevanza giuridica della DOP
Il riconoscimento di una DOP comporta una protezione giuridica ampia, che include:
la tutela contro usi commerciali illeciti, imitazioni o evocazioni anche indirette (es. uso di nomi simili);
il diritto esclusivo di utilizzo della denominazione in etichetta e nella presentazione commerciale del vino;
l’obbligo per i produttori di rispettare un disciplinare tecnico di produzione, approvato a livello nazionale e riconosciuto dalla Commissione Europea.
Il regime di protezione si estende anche all’uso improprio su Internet e nei sistemi di indicizzazione online, rafforzando il presidio legale della denominazione.
4. Il ruolo del disciplinare di produzione
Il disciplinare rappresenta l’atto normativo interno che definisce con precisione le caratteristiche del vino DOP, tra cui:
le varietà ammesse;
le rese per ettaro;
le tecniche di coltivazione e vinificazione;
i parametri analitici e organolettici;
la delimitazione geografica della zona di produzione.
Il rispetto del disciplinare è sottoposto a controllo da parte di organismi terzi accreditati, al fine di garantire l’autenticità e la qualità del prodotto immesso sul mercato.
5. DOP, IG e STG: una precisazione terminologica
È opportuno distinguere tra DOP e altre indicazioni geografiche:
IGP (Indicazione Geografica Protetta): prevede un legame meno stretto con il territorio, essendo sufficiente che almeno una fase della produzione avvenga nella zona geografica delimitata.
STG (Specialità Tradizionale Garantita): non fa riferimento al luogo di origine, ma alla composizione tradizionale del prodotto o al metodo di produzione.
Nel comparto vitivinicolo, le DOP equivalgono alle precedenti DOC e DOCG, mantenendo la terminologia tradizionale a livello nazionale.
6. Conclusioni
Il sistema delle DOP nel diritto vitivinicolo non è solo una misura di protezione economica e commerciale, ma anche uno strumento di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dei territori rurali. L’approccio giuridico alla DOP riflette, dunque, una sintesi tra esigenze normative, qualità agroalimentare e sviluppo sostenibile.
La corretta comprensione e applicazione delle norme sulle DOP è essenziale per i produttori, i consorzi di tutela e i professionisti del diritto agroalimentare, al fine di garantire la valorizzazione autentica dei prodotti enologici italiani nel contesto competitivo globale.